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Puoi visualizzare e stampare lo Statuto Lidap Onlus |
Visto lo Statuto e l’atto costitutivo redatto a La Spezia il 3 aprile 1991, visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di La Spezia del 28 marzo 1998, visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di La Spezia dell’8 febbraio 2004, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, riunita a San Bonifacio (VR) il 17 aprile 2010, approva il seguente
Statuto della Lidap onlus
Art. 1
Costituzione
1. E’ costituita con la sede in Parma, via Oradour 14, l’associazione denominata Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e di Attacchi di Panico (Lidap) - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus), di seguito detta Lidap o associazione.
2. La Lidap:
- è una associazione di pazienti ed ex pazienti gestita e diretta esclusivamente da persone con i disturbi sopra indicati;
- persegue, operando su tutto il territorio nazionale, finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone con disturbi d'ansia, di agorafobia e di attacchi di panico;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/1996, ad altre Onlus con finalità analoghe o connesse al proprio scopo statutario o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.
4. Per l’espletamento delle proprie attività potranno costituirsi Sezioni Regionali e Provinciali.
5. L’associazione ha durata illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città o in altre città d’Italia.
Art. 2
Attività
1. La Lidap svolge le seguenti attività:
- realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l'impegno per il diritto alla salute, relativamente ai disturbi di attacchi di panico (dap), all'ansia, all’agorafobia ed alle fobie in genere;
- opera per dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela, alla guarigione ed alla prevenzione;
- promuove la formazione nel campo dell’auto mutuo aiuto sia all’interno che all’esterno della struttura associativa. L’attività formativa è gestita a livello nazionale al fine di preservare le peculiarità originali maturate nella esperienza dei gruppi di auto aiuto Lidap e viene svolta da docenti, interni ed esterni all’associazione, formalmente incaricati; l’associazione, insieme ai docenti incaricati, promuoverà la costituzione di strutture organizzative idonee allo scopo formativo, esterne ed indipendenti dall’associazione medesima.
- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro famigliari, attraverso l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti tradizionali che attraverso internet;
- promuove la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi di auto mutuo aiuto. In quest'ambito si prevede anche la collaborazione con altre associazione ed iniziative, rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento;
- organizza interventi presso la comunità nazionale, europea ed internazionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito lavorativo, per i soggetti portatori dei suddetti disagi;
- stimola la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;
- collabora con altre associazioni di volontariato ed onlus, italiane, europee ed internazionali, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti dai suddetti disturbi, per l'aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei disagi; per l'organizzazione di eventi ed, iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze associative;
- promuove la ricerca scientifica sul dap;
- in rilevanti casi di interesse generale e collettivo si riserva di attivare forme di tutela per gli associati nei casi di provvedimenti ingiustificati, illegittimi, discriminatori o vessatori adottati nei loro confronti nel lavoro ed in ogni ambito sociale dovuti al disagio conseguente al dap e ai disturbi ad esso correlati. Si adopera a tal fine, trattandosi di una associazione di pazienti, di richiedere e/o ottenere presso le Istituzioni o Enti competenti il necessario riconoscimento, ove previsto dalla legge, per potere agire a tutela degli interessi dei soci medesimi avuto riguardo alla normativa vigente;
- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra riportate;
- l’associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Soci
1. 1. Sono aderenti all’associazione:
- soci ordinari;
- soci benemeriti.
2. Sono soci ordinari della Lidap tutti coloro che sono affetti o sono stati affetti da disturbi d'ansia, d’agorafobia, d'attacchi di panico e/o da fobie, che sottoscrivono il presente statuto e che si impegnano a condividere le finalità associative.
3. Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo Nazionale. I disturbi di cui al comma 2 dovranno essere confermati tramite un colloquio con un terapeuta accettato dalla Lidap. Il CDN, a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la domanda di iscrizione; in caso di diniego espresso, il CDN non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del CDN.
4. La qualità di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico, culturale, umano e sociale agli scopi della Lidap.
5. Coloro che, pur in assenza dei disturbi indicati al comma 2, sostengono la Lidap attraverso delle contribuzioni in denaro o una attività in favore dell'associazione, rivestiranno la qualifica di simpatizzante o sostenitore.
6. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l’anno di riferimento;
- morte;
- violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi e illeciti verso altri soci e l’associazione o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art. 4
Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell’ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 5
Organi Sociali
1. Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- le Sezioni Regionali (SR) e le Sezioni Provinciali (SP) ove costituite.
Art. 6
Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è costituita da tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente Nazionale, con l’approvazione del CDN, lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo telegramma almeno 7 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l’assemblea validamente costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. L’Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- elegge i soci benemeriti tra gli associati e i non associati;
- approva il programma di attività proposto dal CDN;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- delibera in via straordinaria lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Art. 7
Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il CD Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale ed è composto da 8 membri compreso il Presidente Nazionale a cui si aggiungono i Presidenti delle Sezioni Regionali che sono membri del CDN a tutti gli effetti. Esso può invitare altri membri tra i soci in qualità di uditori o esperti, senza diritto di voto. Qualora si rendesse necessario reintegrare membri del CD dimissionari la sostituzione avverrà per cooptazione che deve essere ratificata dalla successiva Assemblea nazionale dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno 3 volte in un anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo telegramma o e-mail certificata almeno 3 giorni prima della riunione. La prima convocazione del neoeletto CDN viene effettuata dal membro più anziano d'età tra i suoi componenti.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CDN o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I membri del CDN decadono dall’incarico se si assentano immotivatamente per più di tre volte consecutive; il CDN può autorizzare preventivamente un’assenza di un suo membro.
6. Il CDN è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
7. In considerazione dei problemi di movimento che potrebbero avere alcuni membri del CDN, i medesimi, previo autorizzazione del CDN e dove i mezzi tecnici lo permettono, possono garantire la loro presenza, a tutti gli effetti, tramite video-conferenza.
8. In sede di votazione qualora gli aventi diritto risultassero essere in numero pari il voto del Presidente Nazionale determina la maggioranza. Alla prima riunione del direttivo neoeletto per la nomina del Presidente il voto del consigliere più anziano d'età determina, in caso di parità di voti, la maggioranza.
9. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:
- elegge a maggioranza semplice, tra i componenti del CDN eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci, il Presidente Nazionale il quale può essere sfiduciato con la medesima maggioranza;
- elegge eventualmente il Presidente Onorario con maggioranza qualificata dei 2/3 scelto tra i soci e i soci benemeriti;
- su proposta del Presidente nomina il vice Presidente, il Tesoriere e i membri del Comitato dei Consulenti Scientifici;
- assume il personale;
- assegna al proprio interno e, eventualmente all’esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione;
- nomina gruppi di lavoro temporanei composti da soci ed eventualmente da non soci dotati della necessaria esperienza o professionalità al fine di predisporre ed elaborare progetti, studi, lavori o quant'altro previsto dallo statuto seguendo le linee guida fissate dal CDN che provvede a nominare all'interno di ogni gruppo di lavoro un referente coordinatore;
- fissa le norme per il funzionamento dell’associazione; a tal fine potrà essere redatto apposito regolamento;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea Nazionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
- approva le richieste di costituzione e gli statuti delle Sezioni Regionali nonché la costituzione e gli statuti delle Sezioni Provinciali.
Art. 8
Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale, che è anche Presidente del CDN e dell’Assemblea Nazionale dei soci, è eletto dal CDN.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12, qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art 6, comma 4 e 7, comma 4 e se la sua nomina viene sfiduciata dal CDN.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Sono escluse dalla legale rappresentanza del Presidente Nazionale le attività promosse dalle Sezioni Regionali e Provinciali di cui sono responsabili i rispettivi legali rappresentanti.
4. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Nazionale e del CDN.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente del CDN più anziano di età.
Art. 9
Vice Presidente, Presidente Onorario, Tesoriere, Collaboratori Locali (CL) e Comitato dei Consulenti Scientifici (CCS)
1. Il vice Presidente eletto dal CDN nel proprio ambito e su proposta del Presidente Nazionale, sostituisce quest’ultimo in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del solo vice Presidente costituisce per tutti la prova della pacifica temporanea sostituzione del Presidente Nazionale.
2. Il Presidente Onorario su incarico del Presidente e/o del CDN può svolgere ruoli di rappresentanza dell’associazione in iniziative ed eventi pubblici organizzati dalla stessa o da terzi.
3. Il Tesoriere eletto dal CD è colui che cura la gestione finanziaria dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali delle Assemblee e libro Soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
4. I Collaboratori Locali sono soci che il CDN nomina e revoca come rappresentanti della Lidap a livello provinciale o di zona. I CL hanno il compito di coordinare l’attività dei gruppi e dei soci nella loro zona ed essere da tramite con gli organismi dirigenti. Dove le condizioni organizzative lo permettono è auspicabile che il CL costituisca un coordinamento locale composto dai facilitatori e dai soci attivi per la gestione comune di tutte le attività locali quali intervisione, supervisione, rapporti con i terapeuti, iniziative pubbliche, tesseramento, accoglienza, ecc. Nel caso venga costituita una Sezione Provinciale il suo presidente riveste la carica anche di CL.
5. Il Comitato dei Consulenti Scientifici è un organismo di professionisti, scelti dall'associazione, di cui essa si avvale per consulenze specializzate e per garantire la qualità dei propri interventi in ambito sociale, per promuovere la ricerca e per tutte le iniziative volte a promuovere i fini associativi.
Art. 10
Sezioni Regionali e Provinciali
1. Le realtà regionali che abbiano almeno 3 città o tre province con gruppi Lidap attivi o non meno di 30 iscritti, possono chiedere al CDN di valutare la possibilità di costituirsi in Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali devono essere formalmente costituite con appositi statuti nei termini di legge e dovranno vedere rappresentate al loro interno tutte le realtà Lidap della regione. Finalità e obiettivi sono i medesimi della Lidap nazionale. Prima della costituzione, lo statuto delle Sezioni Regionali elaborato sulla traccia del presente, deve essere approvato dal CDN.
2. Le Sezioni Regionali eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un Presidente Regionale che diventerà membro del CDN a tutti gli effetti e legale rappresentante della Sezione Regionale.
3. L’autonomia d’azione delle Sezioni Regionali riguarda tutte le attività di carattere regionale. Ogni Sezione Regionale, nella persona del Presidente Regionale, dovrà comunque portare a conoscenza del CDN e del Presidente Nazionale le attività e le iniziative di rilievo che intende promuovere con l’invio di relazioni periodiche. Le Sezioni Regionali non hanno competenza nell’ambito della formazione interna ed esterna e nei regolamenti relativi. Il CDN potrà assegnare alle Sezioni Regionali il compito di organizzare assemblee, iniziative o riunioni di carattere nazionale.
4. Le realtà provinciali che abbiano almeno 10 iscritti, possono chiedere al Consiglio Direttivo di valutare la possibilità di costituirsi in Sezioni Provinciali. Le Sezioni Provinciali devono essere formalmente costituite nei termini di legge. Finalità e obiettivi di tali Sezioni Provinciali sono i medesimi della Lidap nazionale. Prima della costituzione, lo statuto della SP, elaborato sulla traccia del presente, deve essere approvato dal CDN. I rapporti con gli organi rappresentativi nazionali sono governati dalle medesime disposizioni riguardanti le Sezioni Regionali. Le Sezioni Provinciali devono dotarsi di proprio statuto come le Sezioni regionali e sono rappresentate al loro interno dal Presidente Provinciale. Il CDN è incaricato di vigilare sull'andamento delle Sezioni Provinciali anche per il tramite delle Sezioni Regionali. L'autonomia delle Sezioni Provinciali riguarda le attività a carattere provinciale.
5. Il CDN ed il Presidente Nazionale hanno il compito di vigilare affinché le SR e le SP attuino e perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avvenisse, gli organi direttivi nazionali della Lidap hanno il dovere di intervenire per ristabilire il perseguimento delle corrette finalità associative anche con provvedimenti di carattere disciplinare, che possono arrivare fino allo scioglimento delle SR o delle SP.
6. Per garantire l’autofinanziamento delle iniziative promosse dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni Provinciali il CDN definirà in accordo con le medesime l’assegnazione del 50% delle quote associative provenienti dalle regioni o dalle province di appartenenza.
Art. 11
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio
arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due da scegliersi tra i soci ordinari o tra quelli onorari.
Art. 12
Durata delle cariche e modalità di elezione
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale. Il CDN emanerà apposito regolamento per le candidature e per le elezioni entro 30 giorni dalla convocazione dell’Assemblea elettiva Nazionale.
Art. 13
Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei privati e contributi degli soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle attività commerciali prevalentemente relativi alla vendita di libri, opuscoli, pubblicazioni varie e “gadget” concernenti l’attività associativa.
- introiti derivanti dall’attività formativa svolta sia direttamente che indirettamente.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal CDN.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente Nazionale e del Tesoriere.
Art. 14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli soci è fissata dal CDN. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali oltre a non avere diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea Nazionale o locale sono privati della facoltà di essere eletti e di essere elettori e non possono prendere parte alle attività dei gruppi di auto mutuo aiuto sino alla loro regolarizzazione. I soci benemeriti non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale.
Art. 15
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del CDN i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.
Art. 16
Modifiche dello statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea Nazionale dei soci da uno degli organi sociali nazionali oppure 3 SR/SP. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea Nazionale.
Art. 17
Norme di rinvio
1. Tutte le disposizioni di carattere generale inserite in questo statuto verranno disciplinate da apposito regolamento elaborato dal CDN.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 18
Norma transitoria
1. Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria e gli organi sociali in carica permangono sino alla prima riunione della successiva assemblea ordinaria elettiva.

